Approvato nella seduta del 22 giugno 1990 dell'Assemblea Generale, quindi approvato con D.M. 17 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 5 ottobre 1966, p.29).
Art. 1
NATURA E SEDE
L'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte
in Roma, intende - senza menomare l'autonomia delle singole istituzioni -
promuovere la cooperazione dei componenti a vantaggio degli studi e delle
ricerche. Essa ha sede in Roma.
Art. 2
SCOPO
L'Unione si propone:
· di svolgere un'attività di coordinamento delle istituzioni
rappresentate nell'Unione; di incrementare la collaborazione diretta tra le
istituzioni che ne fanno parte e tra i loro rispettivi membri; di costituire
un centro di consultazione per tutte le questioni che possono avere un interesse
comune per gli Enti partecipanti;
· di favorire le ricerche e l'incremento dei mezzi di studio sussidiari
negli istituti facenti parte dell'Unione, con le iniziative che sembrano opportune;
· di assumere, anche in collaborazione con altri, compiti analoghi,
similari o connessi con quelli sopra specificati.
Art. 3
MEMBRI
Possono essere membri dell'Unione le istituzioni che sotto diversi titoli
svolgono un'attività scientifica nei campi dell'archeologia, storia
e storia dell'arte, e che abbiano la loro sede in Roma.
L'ammissione a membro è deliberata dall'Assemblea su proposta di un
membro e ha luogo dietro invito.
I membri sono rappresentati nell'Unione dai loro rispettivi Presidenti o Direttori
o da persone da loro delegate.
Art. 4
ELENCO DEI MEMBRI
L'elenco ufficiale dei membri dell'Unione, approvato dall'Assemblea è
diviso in due parti: la prima comprende gli istituti non italiani in ordine
alfabetico secondo la denominazione nella rispettiva lingua; la seconda gli
istituti italiani ugualmente in ordine alfabetico.
Ai fini della composizione del Comitato di Presidenza, di cui all'art. 7,
gli istituti non italiani sono raggruppati secondo gli Stati di appartenenza
espressi in lingua italiana e in ordine alfabetico, all'elenco per Stati seguono,
pure in ordine alfabetico, le istituzioni internazionali.
Art. 5
ASSEMBLEE O SESSIONI GENERALI
Alle Assemblee dell'Unione partecipano i membri rappresentati dai rispettivi
Presidenti o Direttori o da persona da questi delegata.
Possono essere chiamate al partecipare all'Assemblea volta per volta, senza
diritto di voto, persone la cui presenza sia ritenuta utile per la trattazione
di particolari argomenti messi all'ordine del giorno.
L'Assemblea si adunerà in seduta ordinaria tre volte all'anno, nel
primo, secondo e quarto trimestre, nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal
Comitato di Presidenza. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri
a cura del Segretario Generale almeno dieci giorni prima.
Art. 6
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Le Assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza dei rappresentanti
degli istituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti;
sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino nomine o persone.
Art. 7
COMITATO DI PRESIDENZA
L'Unione è retta da un Comitato di Presidenza composto da cinque membri,
uno in qualità di presidente e quattro in qualità di consiglieri.
I cinque membri entrano a far parte del Comitato secondo un turno prestabilito,
in modo che di esso facciano parte ogni anno un rappresentante degli istituti
italiani e quattro rappresentanti di istituti non italiani. I membri del Comitato
durano in carica due anni.
Per gli istituti non italiani entreranno a far parte del Comitato ogni anno,
in luogo dei due uscenti per aver compiuto il biennio, i rappresentanti dei
due istituti o gruppi di istituti che seguono nell'ordine alfabetico per Stato
di appartenenza; per gli istituti italiani subentra, compiuto il biennio,
il rappresentante che segue immediatamente nell'ordine alfabetico degli istituti
italiani. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra tutti i direttori
degli istituti membri; ha la rappresentanza legale dell'Unione; dura in carica
due anni; qualora non facesse parte del Comitato di Presidenza, a motivo della
rotazione sopra indicata, farà parte di diritto del Comitato. Tutti
gli istituti membri hanno diritto a un voto. Se, prima della decadenza prevista
dal presente Statuto, vengano a mancare uno o più componenti il Comitato
di Presidenza, essi sono sostituiti dai rappresentanti dell'istituto o del
gruppo di istituti cui appartenevano. Qualora venga a mancare il Presidente,
fermo restando che alla sua sostituzione come componente del Comitato di Presidenza
si provvederà come sopra, l'Assemblea nell'adunanza immediatamente
successiva provvederà all'elezione del nuovo Presidente, il quale resterà
in carica fino alla composizione del nuovo Comitato di Presidenza. In ogni
caso di assenza del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate
dal Consigliere più anziano di età, nella qualità di
Vicepresidente.
Art. 8
FUNZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza sovrintende al funzionamento ed alla amministrazione
dell'Unione. Esso può prendere decisioni di urgenza o di carattere
temporaneo su tutte le questioni di competenza dell'Unione, ma queste devono
essere sottoposte all'approvazione della prima Assemblea immediatamente successiva.
Il comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente nel giorno
e nell'ora da lui fissata e comunicata ai Consiglieri dal Segretario Generale.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono valide se approvate dalla
maggioranza dei suoi componenti.
Art. 9
SEGRETARIO GENERALE
L'Assemblea nomina il Segretario Generale e il Tesoriere al di fuori delle
persone che fanno parte dell'Unione.Al Segretario Generale spetta: redigere
e conservare i verbali delle sedute, tenere il protocollo e assistere il Presidente
nella corrispondenza d'ufficio.Al Tesoriere spetta: a) tenere i conti dell'Unione
e compiere ogni operazione di carattere finanziario; b) preparare il bilancio
preventivo annuale; c) preparare il bilancio consuntivo.Il Comitato di Presidenza
può conferire al Segretario Generale e al Tesoriere speciali incarichi.
Art. 10
BILANCIO
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Nella riunione del quarto trimestre dell'anno in corso, il Comitato di Presidenza
sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo per l'anno
successivo.Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori
dei conti, è sottoposto dal Comitato di Presidenza all'approvazione
della Assemblea nella riunione ordinaria del secondo trimestre dell'anno successivo.
Art. 11
REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea nomina ogni anno, fra i suoi membri, due revisori dei conti, i
quali provvedono al controllo dei bilanci annuali e redigono la relazione
da presentare all'Assemblea. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Art. 12
COMITATI E COMMISSIONI
Per lo studio delle proposte e per l'esecuzione delle delibere, il Comitato
di Presidenza può invitare alle riunioni persone che siano esperte
in particolari materie; come pure può nominare Comitati e Commissioni
per compiti particolari, che si riuniscono in speciali sessioni. I Comitati
e le Commissioni debbono comunicare i risultati dei loro lavori al Comitato
di Presidenza.
Art. 13
FINANZIAMENTO
In conformità del suo carattere privato, il finanziamento dell'Unione
è costituito:
· dalle quote sociali nella misura che l'Assemblea stabilisce anno
per anno;
· dai proventi delle proprie pubblicazioni e dagli interessi dei titoli
e fondi di cassa;
· da contributi, donazioni e lasciti. L'Unione si affida in proposito
all'interessamento del Comitato di Presidenza e dei suoi membri, presso persone
ed Enti delle rispettive nazioni.
Art. 14
MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
Proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate al Comitato
di Presidenza da almeno tre membri dell'Unione. Il Comitato di Presidenza
può sottoporre le proposte, col proprio parere, all'Assemblea nella
prima adunanza ordinaria successiva. L'Assemblea delibera sulla proposta nell'adunanza
ordinaria immediatamente successiva a quella nella quale la proposta è
stata sottoposta.
Per la validità di qualsiasi delibera concernente modifiche dello Statuto
è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto
al voto.
Nota: Lo Statuto dell'Unione - sulla base del quale fu eretta Ente Morale
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1955, n. 756
- fu modificato una prima volta nella forma approvata con Decreto del Presidente
della Repubblica in data 4 novembre 1960, n. 1574 (Gazzetta Ufficiale, 30
dicembre 1960, n. 319) una seconda volta nella forma approvata con Decreto
del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1983, n. 1168 (Gazzetta
Ufficiale, 27 aprile 1984, n. 116) e una terza volta nella forma attualmente
vigente.
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