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PROMUOVERE LA COOPERAZIONE DEI COMPONENTI

Statuto

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Approvato nella seduta del 22 giugno 1990 dell’Assemblea Generale, quindi approvato con D.M. 17 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 5 ottobre 1966, p.29).

Art. 1
NATURA E SEDE
L’Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma, intende – senza menomare l’autonomia delle singole istituzioni – promuovere la cooperazione dei componenti a vantaggio degli studi e delle ricerche. Essa ha sede in Roma.

Art. 2
SCOPO
L’Unione si propone:
· di svolgere un’attività di coordinamento delle istituzioni rappresentate nell’Unione; di incrementare la collaborazione diretta tra le istituzioni che ne fanno parte e tra i loro rispettivi membri; di costituire un centro di consultazione per tutte le questioni che possono avere un interesse comune per gli Enti partecipanti;
· di favorire le ricerche e l’incremento dei mezzi di studio sussidiari negli istituti facenti parte dell’Unione, con le iniziative che sembrano opportune;
· di assumere, anche in collaborazione con altri, compiti analoghi, similari o connessi con quelli sopra specificati.

Art. 3
MEMBRI
Possono essere membri dell’Unione le istituzioni che sotto diversi titoli svolgono un’attività scientifica nei campi dell’archeologia, storia e storia dell’arte, e che abbiano la loro sede in Roma.
L’ammissione a membro è deliberata dall’Assemblea su proposta di un membro e ha luogo dietro invito.
I membri sono rappresentati nell’Unione dai loro rispettivi Presidenti o Direttori o da persone da loro delegate.

Art. 4
ELENCO DEI MEMBRI
L’elenco ufficiale dei membri dell’Unione, approvato dall’Assemblea è diviso in due parti: la prima comprende gli istituti non italiani in ordine alfabetico secondo la denominazione nella rispettiva lingua; la seconda gli istituti italiani ugualmente in ordine alfabetico.
Ai fini della composizione del Comitato di Presidenza, di cui all’art. 7, gli istituti non italiani sono raggruppati secondo gli Stati di appartenenza espressi in lingua italiana e in ordine alfabetico, all’elenco per Stati seguono, pure in ordine alfabetico, le istituzioni internazionali.

Art. 5
ASSEMBLEE O SESSIONI GENERALI
Alle Assemblee dell’Unione partecipano i membri rappresentati dai rispettivi Presidenti o Direttori o da persona da questi delegata.
Possono essere chiamate al partecipare all’Assemblea volta per volta, senza diritto di voto, persone la cui presenza sia ritenuta utile per la trattazione di particolari argomenti messi all’ordine del giorno.
L’Assemblea si adunerà in seduta ordinaria tre volte all’anno, nel primo, secondo e quarto trimestre, nel luogo, giorno ed ora stabiliti dal Comitato di Presidenza. L’avviso di convocazione è comunicato ai membri a cura del Segretario Generale almeno dieci giorni prima.

Art. 6
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
Le Assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli istituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti; sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino nomine o persone.

Art. 7
COMITATO DI PRESIDENZA
L’Unione è retta da un Comitato di Presidenza composto da cinque membri, uno in qualità di presidente e quattro in qualità di consiglieri. I cinque membri entrano a far parte del Comitato secondo un turno prestabilito, in modo che di esso facciano parte ogni anno un rappresentante degli istituti italiani e quattro rappresentanti di istituti non italiani. I membri del Comitato durano in carica due anni.
Per gli istituti non italiani entreranno a far parte del Comitato ogni anno, in luogo dei due uscenti per aver compiuto il biennio, i rappresentanti dei due istituti o gruppi di istituti che seguono nell’ordine alfabetico per Stato di appartenenza; per gli istituti italiani subentra, compiuto il biennio, il rappresentante che segue immediatamente nell’ordine alfabetico degli istituti italiani. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea fra tutti i direttori degli istituti membri; ha la rappresentanza legale dell’Unione; dura in carica due anni; qualora non facesse parte del Comitato di Presidenza, a motivo della rotazione sopra indicata, farà parte di diritto del Comitato. Tutti gli istituti membri hanno diritto a un voto. Se, prima della decadenza prevista dal presente Statuto, vengano a mancare uno o più componenti il Comitato di Presidenza, essi sono sostituiti dai rappresentanti dell’istituto o del gruppo di istituti cui appartenevano. Qualora venga a mancare il Presidente, fermo restando che alla sua sostituzione come componente del Comitato di Presidenza si provvederà come sopra, l’Assemblea nell’adunanza immediatamente successiva provvederà all’elezione del nuovo Presidente, il quale resterà in carica fino alla composizione del nuovo Comitato di Presidenza. In ogni caso di assenza del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, nella qualità di Vicepresidente.

Art. 8
FUNZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza sovrintende al funzionamento ed alla amministrazione dell’Unione. Esso può prendere decisioni di urgenza o di carattere temporaneo su tutte le questioni di competenza dell’Unione, ma queste devono essere sottoposte all’approvazione della prima Assemblea immediatamente successiva.
Il comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente nel giorno e nell’ora da lui fissata e comunicata ai Consiglieri dal Segretario Generale.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9
SEGRETARIO GENERALE
L’Assemblea nomina il Segretario Generale e il Tesoriere al di fuori delle persone che fanno parte dell’Unione.Al Segretario Generale spetta: redigere e conservare i verbali delle sedute, tenere il protocollo e assistere il Presidente nella corrispondenza d’ufficio.Al Tesoriere spetta: a) tenere i conti dell’Unione e compiere ogni operazione di carattere finanziario; b) preparare il bilancio preventivo annuale; c) preparare il bilancio consuntivo.Il Comitato di Presidenza può conferire al Segretario Generale e al Tesoriere speciali incarichi.

Art. 10
BILANCIO
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Nella riunione del quarto trimestre dell’anno in corso, il Comitato di Presidenza sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo per l’anno successivo.Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, è sottoposto dal Comitato di Presidenza all’approvazione della Assemblea nella riunione ordinaria del secondo trimestre dell’anno successivo.

Art. 11
REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea nomina ogni anno, fra i suoi membri, due revisori dei conti, i quali provvedono al controllo dei bilanci annuali e redigono la relazione da presentare all’Assemblea. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 12
COMITATI E COMMISSIONI
Per lo studio delle proposte e per l’esecuzione delle delibere, il Comitato di Presidenza può invitare alle riunioni persone che siano esperte in particolari materie; come pure può nominare Comitati e Commissioni per compiti particolari, che si riuniscono in speciali sessioni. I Comitati e le Commissioni debbono comunicare i risultati dei loro lavori al Comitato di Presidenza.

Art. 13
FINANZIAMENTO
In conformità del suo carattere privato, il finanziamento dell’Unione è costituito:
· dalle quote sociali nella misura che l’Assemblea stabilisce anno per anno;
· dai proventi delle proprie pubblicazioni e dagli interessi dei titoli e fondi di cassa;
· da contributi, donazioni e lasciti. L’Unione si affida in proposito all’interessamento del Comitato di Presidenza e dei suoi membri, presso persone ed Enti delle rispettive nazioni.

Art. 14
MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO
Proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate al Comitato di Presidenza da almeno tre membri dell’Unione. Il Comitato di Presidenza può sottoporre le proposte, col proprio parere, all’Assemblea nella prima adunanza ordinaria successiva. L’Assemblea delibera sulla proposta nell’adunanza ordinaria immediatamente successiva a quella nella quale la proposta è stata sottoposta.
Per la validità di qualsiasi delibera concernente modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Nota: Lo Statuto dell’Unione – sulla base del quale fu eretta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1955, n. 756 – fu modificato una prima volta nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1960, n. 1574 (Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 1960, n. 319) una seconda volta nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1983, n. 1168 (Gazzetta Ufficiale, 27 aprile 1984, n. 116) e una terza volta nella forma attualmente vigente.